Art. 9.
(Funzioni dei marescialli).

      1. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli in servizio permanente sulla base di una adeguata preparazione professionale:

          a) è di norma preposto ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici;

          b) svolge, in relazione alla professionalità posseduta, interventi di natura tecnico-operativa, compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato;

          c) espleta incarichi la cui esecuzione richiede continuità di impiego per l'elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di mezzi e di strumentazioni tecnologicamente avanzati.

      2. Il personale che riveste il grado di primo maresciallo luogotenente svolge funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità, sulla base delle esigenze tecnico-militari operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche del Corpo militare. In tale contesto il primo maresciallo luogotenente:

          a) è il diretto collaboratore dei superiori gerarchici, che può sostituire in caso di impedimento o di assenza;

          b) assolve, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta.